Cookie Law
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Esattamente un anno fa, il 3 giugno 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 il provvedimento in materia di cookie recante “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di una consultazione pubblica avviata il 19 dicembre 2012. Tali regole sono efficaci a partire da oggi, 3 giugno 2015.
Al di là degli approfondimenti tecnici e normativi che trovate sotto riportati, con il presente articolo rendiamo nota a tutti i nostri clienti la possibilità di acquistare un servizio che consenta di rendere un generico sito, attestato presso nostra infrastruttura di rete e calcolo, aderente alle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, recepite dal provvedimento suesposto.
Il servizio è in promozione dal 3 al 12 giugno, periodo nel corso del quale sarà applicato uno sconto del 20% sul listino prezzi standard. Inoltre, fino al 5 giugno compreso, è possibile ottenere lo sconto di un ulteriore 10%, applicando, in fase di finalizzazione ordine, il coupon che è stato indicato nella newsletter ricevuta da tutti i nostri clienti. Approfittatene!
Introduzione
Il Provvedimento individua le modalità semplificate per rendere agli utenti l’informativa sull’uso dei cookie e fornisce precise indicazioni ai fini dell’acquisizione del consenso.
Il Provvedimento in questione pare avere recepito molte delle indicazioni degli operatori del digital advertising e della editoria (con riferimento ai cookie dei terzi) e mostra indubbiamente un atteggiamento di apertura all’industry, accedendo ad una definizione non restrittiva del concetto di consenso espresso, richiesto dalla legge. Esso però al contempo prevede la necessità di compiere una serie di attività connesse all’utilizzo di cookie che avranno certamente un impatto oneroso per i titolari dei siti web.
Infatti, il Garante – al fine di consentire agli utenti di manifestare un consenso espresso e specifico e di non creare disagi in termini di discontinuità nella navigazione di un sito web – ha previsto un sistema strutturato su due livelli:
- Informativa breve e richiesta del consenso all’uso dei cookie
- Informativa estesa e possibilità di esprimere scelte specifiche
2. Informativa estesa e possibilità di esprimere scelte specifiche
L’informativa estesa, che deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell’informativa breve, nonché attraverso un riferimento su ogni pagina del sito (collocato in calce alla medesima), deve contenere le indicazioni previste dall’art. 13 del Codice Privacy.
In particolare, l’informativa estesa deve:
- contenere una descrizione specifica e analitica relative alle caratteristiche e alle finalità dei cookie installati dal sito;
- consentire all’utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie;
- contenere il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali il gestore del sito ha stipulato accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora il gestore del sito web abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti, ossia i network pubblicitari di suo riferimento. Non si esclude l’eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all’interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso, come nel caso dei concessionari;
- indicare la possibilità per l’utente di manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie attraverso le impostazioni del browser, descrivendo almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall’utente, l’editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.
Si segnala l’indicazione espressa, rivolta ai gestori di pagine web, di ottenere le informazioni relative ai link alla informativa ed modulo per l’espressione al consenso relativi ai cookie di terze parti, già in fase contrattuale al momento della stipula di accordi per la concessione di spazi.
Obbligo di notifica
Se, in linea generale, si può cogliere un atteggiamento di apertura da parte del Garante agli interessi del business, restano però fermi gli obblighi di notifica relativamente ai cookie volti alla profilazione degli utenti, ove essa sia finalizzata a definire la personalità dell’interessato o ad analizzare scelte o abitudini di consumo. Obbligo questo che pensando alle caratteristiche proprie del behavioural advertising, alla istantaneità dei suoi processi ed alla massività del fenomeno, appare un po’ anacronistico.
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